IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE numeri 78/631,
81/187 e 84/291;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, m. 258, concernente il
regolamento  per  l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla
classificazione,  sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati
pericolosi  (antiparassitari),  ai  sensi  degli  articoli 7 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre 1991 (suppl. straord.
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  289 del 10 dicembre 1991) con il quale
sono  state  approvate  le  etichette  relative  ai  presidi sanitari
"pericolosi",  ai  sensi  e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4
del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;
  Considerato  che  nel citato decreto ministeriale 12 novembre 1991,
non  sono stati inclusi i presidi sanitari "pericolosi", a base delle
sostanze  attive Amitraz, Clorotalonil e Linuron, in quanto per tutti
i  prodotti  contenenti  dette sostanze, pericolosi e non, sono state
stabilite  particolari  condizioni  e prescrizioni d'uso e sono stati
fissati  diversi  periodi  di  tempo  per lo smaltimento delle scorte
esistenti  in  sede  di commercializzazione, anche su conforme parere
della  commissione  consultiva  di  cui  all'art.  4  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1255/1968;
  Ritenuto di dover provvedere all'approvazione e pubblicazione delle
etichette  di  tutti i presidi sanitari, a base delle citate sostanze
attive,  conformi  alle  nuove  condizioni  e  prescrizioni d'impiego
previste  e,  per  quanto  concerne  i  prodotti  "pericolosi",  alle
disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 258 del 2 agosto 1990,
ai  sensi e per gli effetti del comma 4, art. 4, dello stesso decreto
ministeriale n. 258/90;
  Viste  le  note  trasmesse al Ministero della sanita' dalle imprese
titolari  delle  registrazioni  per  l'adeguamento  e l'aggiornamento
delle  etichette  dei  prodotti  interessati  alle nuove condizioni e
prescrizioni d'impiego stabilite;
  Viste  le  proposte di classificazione trasmesse al Ministero della
sanita'   dalle  imprese  titolari  delle  registrazioni  di  presidi
sanitari   pericolosi   a  base  delle  citate  sostanze  attive,  in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto
ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;
Viste  le  note del Ministero della sanita' in data 9 agosto 1991 con
le  quali,  in  conformita'  al  parere  espresso  dalla  commissione
consultiva,  i  titolari  delle  registrazioni sono stati diffidati a
modificare  in  parte  o  in  tutto  le citate proposte in quanto non
conformi   alle   prescrizioni  ed  ai  criteri  recati  dal  decreto
ministeriale 2 agosto 1990, n. 258;
  Viste le note trasmesse dai titolari delle registrazioni inviate in
risposta alle summenzionate diffide del Ministro della sanita';
  Rilevato  che,  per  quanto non innovato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilita'
dei  titolari  delle  registrazioni circa la fedele conformita' delle
etichette  trasmesse  con  quelle recate dai decreti di registrazione
del  Ministero della sanita' a suo tempo emanati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Visti  gli atti della commissione consultiva di cui all'art. 4, comma
2, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, relativi all'esame
delle citate proposte di classificazione;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva  di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,
n. 1255;
  Ritenuto  di  provvedere  con  separati  provvedimenti alle revoche
delle  registrazioni  per le quali i titolari delle registrazioni non
hanno adempiuto a quanto previsto;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Sono  approvate  le  etichette,  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  relative  ai
presidi  sanitari contenenti le sostanze attive Amitraz, Clorotalonil
e  Linuron,  adeguate  alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego
stabilite per detti prodotti, nonche' alle disposizioni contenute nel
decreto  ministeriale  2  agosto  1990, n. 258, per quanto concerne i
presidi  sanitari  classificati  pericolosi, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.